Sono diverse le situazioni che si possono presentare quando parliamo di maternità e Naspi disoccupazione, e abbiamo osservato che le domande più frequenti che ci vengono poste sono principalmente due:
- Ma la maternità mi spetta lo stesso anche se sono disoccupata?
- Sono incinta e voglio licenziarmi, prendo lo stesso la disoccupazione?
Cerchiamo insieme di fare chiarezza e di trovare le risposte a queste domande, ma prima dobbiamo capire bene che cosa si intende per maternità:
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In questo periodo la lavoratrice non può essere adibita al lavoro e non può subire licenziamento, essendo nel cosiddetto “periodo protetto”. La lavoratrice in gravidanza ha diritto a poter usufruire di 5 mesi di astensione dal lavoro.
Attualmente con la nuova legge di bilancio 2020, è possibile usufruire del congedo di maternità in 3 modalità:
- 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto
- 1 mese prima e 4 mesi dopo la data presunta del parto ( chiamata maternità flessibile)
- 5 mesi dopo la data presunta del parto
A quanto ammonta l’indennità economica durante la maternità?
Durante questo periodo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.
Fatta questa breve premessa su in che cosa consiste la maternità, andiamo a rispondere alle due domande iniziali:
LA MATERNITà MI SPETTA ANCHE SE SONO DISOCCUPATA?
Si! Bisogna però soddisfare determinati requisiti, che vi spieghiamo nel prossimo paragrafo:
Innanzitutto è necessario che dalla sospensione del lavoro e l’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni.
Se ci si trova all’inizio del periodo di congedo maternità sospesa dal lavoro o disoccupata, si ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, a patto che tra l’inizio della sospensione da lavoro o della disoccupazione e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.
Se sono trascorsi più di 60 giorni?
Nel caso in cui siano trascorsi più di 60 giorni, l’indennità di maternità sarà corrisposta SOLO se la mamma risulti essere allo stesso tempo percettrice della Naspi, ovvero l’indennità di disoccupazione).
E se sono trascorsi più di 60 giorni e non mi è stata riconosciuta la Naspi ?
In questo caso si ha diritto alla maternità SOLO se non sono trascorsi più di 180 giorni tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di inizio congedo maternità. Inoltre devono essere stati stati versati almeno 26 contributi settimanali negli ultimi due anni che precedono il periodo del congedo. In questi casi quindi, nei 5 mesi coperti dal congedo di maternità, l’Inps riconosce un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione precedentemente percepita.
Vi ricordiamo inoltre che nel periodo in cui da disoccupata si percepisce la maternità, verrà sospesa l’indennità di disoccupazione, che eventualmente riprenderà al termine del congedo di maternità.
sono incinta e decido di licenziarmi, prendo lo stesso la disoccupazione?
Si! Solitamente in caso di dimissioni non si ha diritto alla NASPI, in quanto generalmente spetta nel momento in cui si perde il lavoro involontariamente, quindi per licenziamento o dimissioni per giusta causa.
Nel caso delle donne in gravidanza, proprio per un’ulteriore tutela in questo periodo, le lavoratrici madri ne possono beneficiare.
Per avere accesso all’indennità di disoccupazione devono comunque sussistere due requisiti:
- possedere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria e congedo parentale se all’inizio dell’astensione risulta versata contribuzione determinano un ampliamento pari alla durata degli eventi medesimi del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.