Domanda di indennità Covid-19 da presentare entro il 31 Maggio 2021
Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha previsto ulteriori misure di sostegno, attraverso apposite indennità di 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori.
Chi può presentare la Domanda di indennità Covid-19 ?
Le indennità sono previste per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
• stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
• intermittenti;
• autonomi occasionali;
• incaricati di vendita a domicilio;
• subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• lavoratori dello spettacolo.
Incumulabilità
Nel caso in cui un soggetto rientri in due o più delle categorie di lavoro sopra esposte, spetta comunque una sola indennità.
L’indennità non è inoltre cumulabile con:
• l’indennità erogata dalla società Sport e salute;
• l’indennità a favore dei lavoratori domestici;
• l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
• il reddito di emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo famigliare);
• l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.
Nel caso degli stagionali e dei somministrati del turismo e degli stabilimenti termali l’indennità non è cumulabile neanche con la Naspi.
Riguardo al reddito di cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.
Cumulabilità
L’indennità è cumulabile con:
• Assegno ordinario di invalidità;
• Naspi (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo);
• Discoll;
• Erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali;
• Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
• Premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
• Prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Cosa spetta?
Ai lavoratori interessati spetta una indennità di 2.400 euro.
La prestazione non è soggetta ad imposizione fiscale. La liquidazione avviene con bonifico sul conto corrente (attenzione: l’Iban deve essere associato alla persona fisica del richiedente e non alla partita Iva) o con bonifico domiciliato presso l’ufficio postale legato all’ultimo indirizzo presente negli archivi dell’Inps (pagabile in tutti gli uffici postali previa esibizione del documento di identità e tesserino sanitario con codice fiscale). Non è necessario allegare il modello SR163.
Documentazione per presentare la domanda
- Numero di telefono
- Carta identità
- Codice fiscale
- Indirizzo di residenza
- IBAN
- Tipo di qualifica.
Scrivici a caf@politichedelavoro.it oppure chiamaci al numero 3396366245 per richiedere l’indennità Covid-19
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