Il contratto di apprendistato è una delle forme contrattuali più diffuse e utilizzate per l’assunzione di nuove risorse in azienda, oltre ad essere uno dei contratti con maggiori benefici contributivi.
Prima di illustrarvi i benefici contributivi del contratto di apprendistato, andiamo a rifrescare la memoria spiegando in breve quali sono le caratteristiche di questa tipologia di rapporto lavorativo.
Contratto di apprendistato: cos’è ?
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro che prevede un periodo di formazione iniziale, al termine del quale, in accordo tra il datore di lavoro e l’apprendista, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro dunque è tenuto non solo a erogare la retribuzione, ma anche le ore di formazione necessaria all’apprendista per l’acquisizione delle competenze professionali o per la riqualificazione di una professionalità.
COME FUNZIONA LA FORMAZIONE IN UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO?
Il percorso di formazione che l’apprendista deve svolgere, può svilupparsi in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda.
La formazione interna viene definita nel piano formativo individuale, che come detto nel paragrafo precedente deve essere presente nel contratto di assunzione, specificando gli obiettivi formativi che l’apprendista deve raggiungere al termine del periodo del contratto.
La formazione esterna, invece, si svolge presso strutture formative specializzate e consente all’apprendista di raggiungere una parte degli obiettivi previsti dal contratto.
Contratto di apprendistato: benefici contributivi
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto in alcuni casi uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni del contratto di apprendistato, questo significa che per i primi 36 mesi dall’assunzione il datore di lavoro versa esclusivamente l’1,61% a titolo di contribuzione NASpI.
Le microimprese possono godere di un’esenzione contributiva pari al 100% per tre anni nel caso in cui:
- Abbiamo al al massimo nove dipendenti
- Assumano apprendisti di primo livello nel 2020
L’esenzione triennale si riduce a partire dal quarto anno, quando si applica un’aliquota contributiva al 10%.
Nel periodo del regime agevolato per un massimo 36 mesi, che salgono a 60 mesi per il settore dell’artigianato edile e non, i datori di lavoro dovranno versare:
- in caso di oltre nove dipendenti, un’aliquota complessiva pari al 17,45%
- in caso di massimo 9 dipendenti, un’aliquota complessiva pari il primo anno a 8,95% , il secondo anno a 10,45% , il terzo anno (o fino al quinto per artigianato edile e non) a 17,45% .
Ci sono altri benefici contributivi, come:
- Il personale assunto con contratto di apprendistato è escluso dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
- Deduzione completa dalle base imponibile IRAP delle spese connesse agli apprendisti
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