I Co.co.co ovvero i collaboratori coordinati e continuativi chiamati anche lavoratori parasubordinati, rappresentano una categoria a metà fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.
Infatti essi lavorano in maniera autonoma e non sono sottoposti ai vincoli di subordinazione tipici di un rapporto di lavoro dipendente, ma comunque vengono inseriti funzionalmente nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
QUANTO DURA IL CONTRATTO CO.CO.CO?
Il contratto co.co.co dura il tempo di svolgimento della prestazione per cui il committente ha contattato il lavoratore.
L’eventuale rinnovo del contratto co.co.co viene definito nel momento in cui, terminata la prestazione lavorativa, il committente ha ancora bisogno del lavoratore per ulteriori prestazioni.
Contratto co.co.co: stipendio
Il lavoratore Co.Co.Co. percepisce uno stipendio mensile ma senza un orario di lavoro fisso. Il datore di lavoro, deve pagare il lavoratore indipendentemente da quando la prestazione è stata effettuata e in quanto tempo. Nel momento in cui il lavoratore deve essere presente in sede per un certo numero di giorni o di ore, il contratto di lavoro non è più quello dei collaboratori coordinati e continuativi, ma diventa di tipo subordinato.
Contratto co.co.co: ferie, malattia, permessi
I contratti di lavoro co.co.co non prevedono la maturazione di ferie e permessi, ma riconoscono l’indennità di malattia in quanto è riservata a tutti gli iscritti alla gestione separata dell’Inps a prescindere dalla tipologia di forma contrattuale.
INDENNITÀ’ DI MALATTIA
Così come per lavoratori autonomi occasionali o liberi professionisti, il lavoratore deve versare un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile per coprire l’esborso Inps per eventuali malattie, maternità e assegni familiari.
I parasubordinati – esattamente come i liberi professionisti- per avere diritto a malattie, maternità e assegni familiari devono versare un contributo pari allo 0. 72% dell’imponibile alla gestione separata per almeno tre mesi nell’anno prima l’inizio della malattia/maternità e nell’anno solare che precede il periodo di malattia bisogna aver percepito un reddito assoggettato a contributi non superiore al 70% del massimale contributivo annuo: 102.543.
Inoltre, per avere diritto alla malattia, nel momento in cui essa sorge bisogna avere in corso il rapporto di collaborazione.
Contratto co.co.co: contributi pensioni
Il contratto co.co.co prevede il versamento dei contributi pensionistici. I lavoratori parasubordinati devono iscriversi alla Gestione separata Inps e i contributi a carico sono uguali per tutti:
l’aliquota prevista dalla Gestione Separata per i parasubordinati è del 34,23%, di cui 1/3 è a carico del lavoratore e 2/3 sono a carico dell’azienda.
Il datore di lavoro versa anche la quota previdenziale a carico del lavoratore, quota che viene trattenuta direttamente dalla busta paga. Il versamento viene effettuato con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
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