Pubblicata “finalmente” la circolare INPS inerente allo sgravio contributivo Bonus IO Lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020
Approfondiamo insieme nel dettaglio a chi si rivolge e in che cosa consiste questa agevolazione
Bonus Io lavoro: linee guida
Chi può usufruire del Bonus IO lavoro?
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati
Quali sono i criteri per i lavoratori disoccupati?
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ( DID)
Inoltre ci sono dei requisiti in base all’età del lavoratore:
- Se il lavoratore alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al
beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. - Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25
anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”
Quali tipi rapporti di lavoro sono incentivabili?
Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato
professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
A quanto corrisponde il bonus io lavoro?
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
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