La nuova Legge di Bilancio ha riconfermato anche per il 2021 il Bonus Assunzioni Donne.
Vediamo insieme chi può accedere allo sgravio, per quali lavoratrici spetta l’incentivo e quali rapporti di lavoro rientrano nello sgravio.
Chi può accedere allo sgravio ?
Possono accedere al Bonus Assunzioni Donne 2021 tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo non si applica dunque nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Per quali lavoratrici spetta l’incentivo ?
L’incentivo spetta alle seguenti categorie di lavoratrici:
- donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) finale del 23 settembre 2016
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Il periodo di riferimento è 24 mesi antecedente la data di assunzione, in quel periodo la lavoratrice non deve aver svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Quali rapporti di lavoro rientrano nello sgravio?
Dopo aver visto quali sono le lavoratrici a cui spetta l’incentivo, vediamo per quali tipologie contrattuali di assunzione, è ammissibile lo sgravio:
- tempo determinato;
- tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
- part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
- rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. A tal fine, si precisa che l’incentivo può essere accordato all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato
QUANTO DURA L’INCENTIVO?
La durata dell’incentivo varia a seconda della tipologia di assunzione:
- in caso di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, l’incentivo spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
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