Garanzia Giovani Fase II: Rimborso di indennità di tirocinio: vediamo insieme in che cosa consiste
Le imprese che ospitano tirocinanti presi in carico all’interno del programma Garanzia Giovani Fase II possono richiedere il rimborso parziale dell’indennità di
tirocinio.
L’indennità di tirocinio è riconosciuta per l’attivazione, in favore di un giovane preso in carico nell’ambito di Garanzia Giovani – Fase II, di un tirocinio extracurriculare a condizione della successiva assunzione del giovane con un contratto di lavoro subordinato pari ad almeno 180 giorni continuativi, entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.
Il tirocinio deve svolgersi per almeno 91 giorni dentro il periodo della dote GG attivata con l’operatore accreditato.
L’importo complessivo del rimborso è differenziato sulla base della durata del tirocinio secondo le fasce temporali di seguito specificate:
- 250 € per tirocini di almeno 120 giorni;
- 500 € per tirocini di almeno 150 giorni;
- 750 € per tirocini di almeno 180 giorni;
- € 250 per ogni mese successivo al 6° e comunque fino al 12° mese.
Per un massimale di € 2250 di fronte ad un tirocinio della durata di 12 mesi.
Per le persone svantaggiate ai sensi della l 381/91 e per i disabili ai sensi della l.68/99, il rimborso dell’indennità è riconosciuto a partire dal quarto mese e fino al
dodicesimo mese di tirocinio.
Le indennità sono rimborsate al soggetto ospitante in ordine cronologico di ricevimento della domanda di rimborso e fino ad esaurimento delle risorse.
La domanda di rimborso dell’indennità deve essere trasmessa entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del tirocinio.
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Vuoi saperne di più sui tirocini extracurriculari? Leggi il nostro articolo dedicato: https://www.politichedelavoro.it/tirocinio-cose-e-come-si-attiva/
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